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Novità sul Microcredito imprenditoriale

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Con il nuovo anno il microcredito imprenditoriale è interessato da novità di rilievo. L’importo erogabile viene aumentato sensibilmente. Anche le S.r.l. ordinarie possono usufruire dei finanziamenti

Nel 2010…

Correva l’estate dell’anno 2010 quando il sostantivo microcredito fece (finalmente) la sua comparsa all’interno di una norma che stabiliva, tra l’altro, che l’utilizzo del termine era subordinato alla concessione di finanziamenti erogati secondo le caratteristiche contenute nel famigerato articolo 111 del TUB.

…nel 2014

Ci vollero poi quattro lunghi anni per far venire alla luce, nell’autunno del 2014, il regolamento che disciplinava la materia, prevedendo due diverse attività di microcredito.

Da una parte quello sociale, che comprendeva i finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria e dall’altra quello imprenditoriale (anche detto produttivo) finalizzato all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata molta: sono arrivati nuovi operatori di microcredito ed altri si sono persi per strada; ha preso forma l’elenco obbligatorio dei tutor presso l’Ente Nazionale del Microcredito; l’importo massimo erogabile per quello produttivo è passato dagli iniziali 25mila euro a 40mila euro, estensibili fino a 50mila euro in taluni casi e tanto altro ancora.

…nei giorni nostri

La novità (più o meno discutibile) che ci porta il nuovo anno è che, a partire dal prossimo 12 gennaio, avranno effetto le modifiche all’articolo 111 del TUB introdotte a fine 2021 e quelle che hanno necessariamente riguardato l’adeguamento del regolamento vigente, emanate lo scorso novembre.

L’aspetto innovativo che balza subito agli occhi è certamente quello relativo all’innalzamento dell’importo massimo erogabile che, addirittura, potrà salire fino a 75mila euro ed anche fino a 100mila euro nel caso di presiti destinati a società a responsabilità limitata ordinarie.

Quest’ultime, le srl, acquisiscono così la titolarità a divenire soggetti elegibili al microcredito e solo per loro sarà possibile fornire, se richieste, garanzie reali.

È questa una novità assoluta nella logica del microcredito che ripudia per definizione le garanzie reali ed è lo stesso regolamento a sancire che si tratta di una deroga alla normale circostanza per la quale i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali.

Il Fondo di garanzia per le PMI potrà intervenire per l’80% dell’importo erogato per i finanziamenti di importo fino a 50mila euro e per il 60% per gli importi superiori.

Oltre all’importo erogabile, viene aumentata anche la durata massima dei finanziamenti che passa dai 7 ai 10 anni, comprensivi di eventuali periodi di pre-ammortamento.

Rispetto al passato, poi, possono richiedere finanziamenti anche le imprese titolari di Patita IVA da più di 5 anni, sono abrogati i limiti dimensionali inerenti all’attivo patrimoniale, i ricavi lordi e l’indebitamento e scompare la possibilità de frazionamento del credito.

I riferimenti normativi per approfondire il discorso sono il Decreto MEF 20 novembre 2023, n.211 recante modifiche al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 e Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che interviene modificandolo sull’articolo 111 TUB.

Il futuro ci saprà dire se il mondo produttivo italiano avrà avuto benefici da queste modifiche apportate al microcredito, certamente la nostalgia per il passato al momento è tanta.