Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – "La questione che il tribunale intende sottoporre alla Corte con il rinvio pregiudiziale è se il diritto dell'Ue, in particolare gli articoli 36,37 e 46 della Direttiva Ue, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un paese terzo sia definito di origine sicuro qualora, in tale paese, vi siano una o più categorie di persone per le quali non siano soddisfatte le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nella direttiva". Lo scrive il giudice della sezione Immigrazione del Tribunale di Palermo nel provvedimento con il quale sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti, un ghanese e un senegalese, in applicazione dei 'decreti Cutro' disposti due giorni fa dal questore di Agrigento. Il Tribunale si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea per chiedere chiarimenti sui paesi sicuri, dopo la sentenza emessa dalla Corte Ue lo scorso 4 ottobre.
"L’opinione di questo giudice è che il diritto unitario vigente non consenta di designare sicuro un paese con esclusione di categorie – e a maggior ragione di dichiararlo sicuro per intero quando risulti che per alcune categorie di persone non lo sia – per considerazioni che corrispondono sostanzialmente a quelle già espresse nella motivazione della sentenza del 4 ottobre 2024 dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla esclusione per parti del territorio", scrive il giudice di Palermo.
"In particolare: nell’allegato I della direttiva, l’impiego dell’espressione “generalmente e costantemente” riferita alle condizioni di sicurezza lascia intendere che il paese non può essere designato come sicuro se invece è insicuro, in modo stabile e ordinario, per intere categorie di persone (cfr. punto 69 della sentenza della Corte); anche per le categorie di persone vale il principio che le disposizioni per i provenienti da paesi sicuri, avendo carattere derogatorio, sono oggetto di interpretazione restrittiva".