Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – “Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento del nostro assistito, un cittadino bengalese richiedente protezione internazionale, ritenendo di disapplicare la qualifica di paese terzo di origine sicura sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Ue dello scorso 4 ottobre. Poichè il Bangladesh non può essere, alla luce di tale giurisprudenza considerato automaticamente un paese sicuro, il trattenimento è privo di titolo”. Così gli avvocati Silvia Calderoni, Paolo Iafrate e Arturo Salerni.
“L’insussistenza, come esposto, del presupposto necessario per la procedura di frontiera e per il trattenimento determina l’assenza di un titolo di permanenza del richiedente protezione nelle strutture di cui all’art. 4, comma 1, del Protocollo e all’art. 3, comma 4, della Legge di ratifica. Il giudizio di convalida dei trattenimenti è uno strumento di garanzia, necessaria per principio costituzionale, dello status libertatis, che deve, quindi, essere riacquisito in caso di non-convalida. In forza del Protocollo, in caso di non convalida del trattenimento e di mancanza del titolo di permanenza nelle strutture albanesi, come nel presente caso, lo status libertatis – spiegano – può essere riacquisito soltanto per il tramite delle Autorità italiane e fuori del territorio dello Stato albanese, delineandosi di conseguenza, in assenza di alternative giuridicamente ammissibili, il diritto del richiedente protezione a riacquisire lo stato di libertà personale mediante conduzione in Italia”.
“Le autorità italiane, hanno quindi il dovere di riportare in Italia le persone trattenute e così consentire loro l'esercizio del diritto di asilo sul territorio italiano”, concludono.