Roma, 14 ott.
(Labitalia) – "Il dl 14 agosto 2020, 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto alcuni incentivi in materia di lavoro al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Due di essi sono stati introdotti al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti già in forza presso i datori di lavoro per sostenere la prosecuzione delle attività e mantenere i livelli occupazionali". A dirlo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro che in un approfondimento analizza tutti gli incentivi e i sostegni previsti dal decreto anche alla luce della prevista procedura di autorizzazione della Commissione europea e in attesa delle indicazioni operative dell’Inps e del dpcm, da emanare entro il prossimo 30 novembre, che dovrà contenere modalità e indicatori per l’introduzione della 'decontribuzione Sud'.
Altri incentivi, invece, "riguardano le nuove assunzioni effettuate nel 2020, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, come ad esempio quello previsto in favore di tutti i datori di lavoro nel caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti da tempo determinato in rapporti di lavoro stabili".
"Incentivo che – precisa – si applica anche in caso di assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nel settore turistico e degli stabilimenti termali".