Roma, 31 ago.
(Labitalia) – "Nonostante l’evidente volontà di porre in campo interventi di aiuto nei confronti dei cittadini, del tessuto imprenditoriale e degli operatori del mercato del lavoro" tuttavia, "l’attuale tenore letterale e assetto applicativo" delle norme previste "dal decreto legge n. 104/2020, entrato in vigore il 15 agosto scorso presenta numerose criticità interpretative e applicative che non ne consentono, allo stato attuale, un’agile ed efficace applicabilità".
E' il giudizio espresso oggi dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro in audizione al Senato sul 'dl agosto'.
Secondo i consulenti del lavoro inoltre "non si può non evidenziare l’assenza nel provvedimento di misure di politica attiva del lavoro, ad eccezione delle modifiche al Fondo per nuove competenze, a supporto della formazione, riqualificazione ed alla ricollocazione dei lavoratori, in considerazione del repentino cambiamento del 'lavoro' in conseguenza dell’epidemia e della necessità di adattare competenze e professionalità dei lavoratori alle nuove esigenze". E i consulenti del lavoro hanno offerto, nel corso dell'audizione, "a fronte di un sintetico esame delle misure in esame, alcuni spunti di modifica delle norme entrate in vigore lo scorso 15 agosto a opera del d.l.
104, con l’obiettivo di dirimere i principali nodi applicativi e di comprensione delle misure ivi contenute".
Per i consulenti del lavoro, "fra le misure di maggiore complessità applicative, in particolare, l’art. 14 del D.L. n. 104/2020 ha disposto la proroga delle disposizioni in materia di licenziamento introdotte dal decreto 'Cura Italia'. Una formulazione non particolarmente felice della norma ha fatto insorgere più di un dubbio sulla sua portata ed in particolare sulla durata ulteriore del divieto di licenziamento, richiedendo uno sforzo interpretativo e di coordinamento tra la disposizione originaria del divieto, questa che ne dispone la proroga e quelle richiamate per la determinazione della sua efficacia, connessa alla durata dell’ulteriore periodo di ammortizzatori sociali e di fruizione dell’esonero contributivo", continuano i professionisti.
Ma anche sulla proroga degli ammortizzatori sociali i professionisti sottolineano la mancanza di chiarezza visto che "fermo l’intento del legislatore del D.L. n.104/2020 di disincentivare, se non davvero necessario, l’utilizzo delle ulteriori nove settimane di trattamenti e rammentando le evidenti differenze che sussistono in tema di ammortizzatori sociali tra la normativa ordinaria e quella emergenziale, è tuttavia lecito domandarsi, dal punto di vista prettamente economico, quale percorso sia il più confacente per le aziende che dovessero trovarsi in difficoltà nei prossimi mesi", sottolineano.
Per quanto riguarda "la previsione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione" secondo i consulenti del lavoro "non risulta di immediata comprensione perché il legislatore abbia stabilito che l’esonero sia concesso nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale scelta, infatti, risulta oltremodo penalizzante per i datori di lavoro virtuosi che hanno preferito, in tali mesi, concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti in luogo dei trattamenti di integrazione salariale.
Risulta, peraltro, sfavorevole anche per le aziende che, per motivazioni legate alla loro specifica attività, in tale periodo hanno regolarmente lavorato, scontando tuttavia una fisiologica flessione nel successivo periodo estivo", hanno sottolineato i consulenti del lavoro.