Come noto la legge stabilisce che possono essere detratti solo quei prodotti acquistati in farmacia che vanno sotto la definizione di farmaci.
I farmaci si distinguono in due categorie: quelli ollopatici e quelli omeopatici. Oguna di queste categorie ha delle modalità di detrazione diversa.
Oggi ci occupiamo dei farmaci omeopatici che generalmente si ritiene non detraibili.
Al contrario anche i farmaci omeopatici possono essere detratti, solo che seguono un iter diverso.
I medicinali omeopatici possono essere riconosciuti dal fatto che riportano sulla confezione esterna la seguente dicitura “medicinale omeopatico”. Tuttavia non tutti i medicinali messi in commercio dalle ditte produttrici sono registrati come omeopatici, mentre per riconoscerli, al fine della detrazione, non è possibile utilizzare il codice Minisan, presente invece su quelli allopatici.
Per portarli in detrazione è necessario allegare allo scontrino fiscale una ricetta medica o compilando un apposito modulo di autocertificazione, il quale deve riportare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza, una dichiarazione di responsabilità, il nome del medicinale, lo scontrino la data e la firma.