Firenze. 22 gen. (Adnkronos Salute) – La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, Agnese De Girolamo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice penale, già modificato dalla sentenza costituzionale 242 del 2019, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell'essere "tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale", per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, e 117 della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale riguarda l'aiuto che, a dicembre 2022, Felicetta Maltese e Chiara Lalli avevano fornito a Massimiliano Salas, detto Mib, 44enne toscano di San Vincenzo (Livorno) affetto da sclerosi multipla, accompagnandolo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Il giorno successivo alla sua morte, Maltese e Chiara Lalli si erano autodenunciate presso la stazione dei carabinieri di Firenze insieme a Marco Cappato in qualità di legale rappresentante dell'associazione Soccorso civile che aveva organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano. I tre si erano autodenunciati per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona priva del requisito inteso in senso restrittivo del "trattamento di sostegno vitale", richiesto dalla Corte costituzionale per poter accedere legittimamente in Italia al suicidio assistito.
A seguito di una richiesta di archiviazione, lo scorso 23 novembre si era tenuta l'udienza dinanzi alla gip, che il 17 gennaio scorso ha emesso un'ordinanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale. La giudice ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e dai difensori degli indagati, perché la condotta degli indagati non ricade nelle ipotesi di non punibilità introdotte dalla sentenza Cappato-Antoniani della Corte costituzionale poiché Massimiliano non aveva un trattamento di sostegno vitale. Quindi risultano soddisfatte tre condizioni su quattro del giudicato costituzionale. "Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato in origine ipotizzato dal pubblico ministero", ovvero, è configurabile il reato di aiuto al suicidio, mentre viene esclusa l'ipotesi di istigazione avendo Massimiliano autonomamente deciso. In caso di giudizio con condanna, gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere.
La gip ha pertanto dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 Codice penale, come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio sia subordinata alla che l'aiuto sia prestato a una persona "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale", per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione Edu".
"Dopo il caso Dj Fabo, concluso con la storica sentenza della Consulta 242 del 2019 'Cappato Antoniani', che attualmente norma il tema della morte volontaria assistita in Italia – dichiara Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, difensore e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa – la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi nuovamente sulla costituzionalità dell'articolo 580 del Codice penale nella versione vigente a seguito della decisione del 2019, assunta sulla base delle specifiche condizioni di salute di Fabiano Antoniani, che era effettivamente dipendente dalla respirazione artificiale e dall'assistenza continuativa".
"Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale – rimarca Gallo – non è previsto in nessuna norma straniera sul fine vita, ed è un requisito discriminatorio se interpretato in senso restrittivo, in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, né sulle sofferenze intollerabili. I giudici della Consulta con questo nuovo dubbio di costituzionalità sollevato sono chiamati a decidere dinanzi alla realtà di una delle tante persone malate che hanno una condizione diversa da quella che era di Fabiano Antoniani, pur essendo affetti da malattie irreversibili che producono sofferenze intollerabili e che nella completa capacità di autodeterminarsi scelgono convintamente di accedere alla morte volontaria. Siamo fiduciosi nel lavoro della Corte costituzionale".