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Ddl concorrenza: Mattarella, 'proroga concessioni eccessiva e sproporzionata' (2)

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(Adnkronos) - Mattarella ricorda innanzi tutto come la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 promulgata "rappresenta uno dei traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da conseguire entro il quarto trimestre del 2023 e pertanto, al fine di adempiere all’impegno ass...

(Adnkronos) – Mattarella ricorda innanzi tutto come la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 promulgata "rappresenta uno dei traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da conseguire entro il quarto trimestre del 2023 e pertanto, al fine di adempiere all’impegno assunto in sede europea, è necessario procedere con sollecitudine alla promulgazione". Tuttavia il Capo dello Stato ritiene "doveroso" puntualizzare i suoi rilievi sulla proroga delle concessioni, elencando i presupposti giuridici alla base delle sue osservazioni.

"Si prevede che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo, non solo –com’è logico- le concessioni assegnate con procedure selettive, ma anche le concessioni già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il predetto comma 4-bis ha disposto, a suo tempo, il rinnovo per la durata di dodici anni per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, mentre il comma 4-ter ha previsto la facoltà delle Regioni di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione".

"L’articolo 11 della legge in esame prevede, per i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori individuati dal comma 4-bis non ancora conclusi anche per inerzia dei Comuni, un ulteriore termine di sei mesi, con applicazione, in sede di rinnovo, del termine di dodici anni di durata previsto dal comma 4-bis. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento in tale ulteriore termine di sei mesi, il titolo concessorio è rinnovato automaticamente, salva la rinuncia dell’avente titolo. Infine, con una disposizione di cui non sono chiare la ratio e l’impatto, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo ai sensi del citato art. 181 sono automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2025, salva l’eventuale maggiore durata prevista nel titolo".