Roma, 19 dic. (Adnkronos) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 210 del 2024, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in relazione a due disposizioni del Codice del commercio della Provincia autonoma di Bolzano (legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 12 del 2019). L’articolo 3, comma 1, lettera v), numero 2) della legge provinciale – secondo il quale per "somministrazione" si intende, "nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione" – era stato censurato per violazione dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 114 del 1998, che definisce il "commercio sulle aree pubbliche" senza escludere da tale ambito la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito ai tavoli. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo che alle regioni speciali si estenda la competenza legislativa piena in materia di commercio spettante alle regioni ordinarie: dunque, dopo il 2001 il decreto legislativo numero 114 del 1998 ha acquisito carattere cedevole, applicandosi solo alle regioni che non abbiano adottato una propria legislazione nella materia del commercio.
L’articolo 65 della citata legge provinciale era stato censurato in quanto limiterebbe l’ambito del rinnovo dodicennale delle concessioni di posteggio su area pubblica (previsto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge numero 34 del 2020), circoscrivendolo alle sole concessioni non implicanti il servizio assistito di somministrazione. La Corte ha dichiarato le questioni sollevate inammissibili per incompleta ricostruzione del quadro normativo, in quanto il giudice a quo non ha tenuto conto della direttiva Bolkestein (direttiva servizi 2006/123/Ce). Dal momento che l’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge numero 34 del 2020 (oltre all’articolo 11 della legge numero 214 del 2023, che ha fatto salva la proroga già disposta fino al 2032), appare in contrasto con l’articolo 12 della direttiva servizi, norma considerata self-executing dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea Cgue, il giudice avrebbe potuto disapplicare tali norme nell’ambito della causa di sua competenza. In alternativa alla disapplicazione, però, avrebbe potuto altresì rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale concernente le norme sul rinnovo dodicennale delle concessioni, dato che tali norme componevano il quadro normativo rilevante nel suo giudizio, rappresentando il fondamento della pretesa dei concessionari.
La Corte ha ribadito che il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate. Sarà il giudice ad individuare il rimedio più appropriato, ponderando le peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame.