Roma, 3 set.
(Labitalia) – Nessun nuovo bonus Irpef con le buste paga di agosto. Le regole per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e del bonus Irpef non sono cambiate rispetto agli anni precedenti. L’erogazione avviene di regola durante l’anno di maturazione con le buste paga mensili e il datore di lavoro è obbligato ad effettuarle. Una precisazione che diventa importante dopo le fuorvianti fake news che, complice l’effetto virale dei social, stanno circolando in rete.
E' quanto precisa la Fondazione studi dei consulenti del lavoro.
"Secondo tali notizie, peraltro attribuite a un’importante organizzazione sindacale, i lavoratori dipendenti, ma anche i pensionati, potranno trovarsi una bella sorpresa: con le buste paga di agosto e settembre, infatti, otterranno -si legge nella nota dei professionisti- un salario più ricco e succoso con il bonus Irpef di quest’anno. Ma da dove arriverebbe questo rimborso? Secondo l’informativa sindacale, si tratterebbe del rimborso delle detrazioni Irpef che potrà essere ricevuto da tutti i dipendenti e per legge non potrà essere inferiore a 690 euro, ma l’importo massimo previsto per quest’anno è pari a 1880 euro.
Per i lavoratori a termine, il rimborso sarebbe di importo non inferiore a 1380 euro".
Ad aumentare la confusione, continuano i consulenti del lavoro "l’attribuzione della paternità di questo rimborso, che sarebbe frutto di un fantomatico bonus Draghi, evidentemente inesistente, visto che l’esecutivo in carica dal mese di febbraio scorso non ha introdotto alcun bonus Irpef relativo alle detrazioni né, tantomeno, effettuato interventi sulle detrazioni di lavoro dipendente".
"Una comunicazione fuorviante e assolutamente inopportuna -afferma Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi Cdl- visto l’effetto sulla platea dei destinatari e la difficoltà economica in cui versa una larghissima parte della popolazione".
Gli importi di cui si parla nell’informativa, spiegano i consulenti del lavoro, sono dettati semplicemente dalle detrazioni fiscali e di lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986). A questo punto, è opportuno ricordare che, da decenni (la riforma tributaria è del 1973), le detrazioni fiscali di lavoro dipendente vengono direttamente calcolate dal datore di lavoro nelle buste paga mensili, per cui nessun rimborso Irpef è previsto nel mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione.
"L’ipotesi di un rimborso, peraltro d’importo limitato e sicuramente non nella misura interamente spettante, potrebbe derivare da un Modello 730 presentato dal lavoratore, ma in tal caso riguarderebbe un conguaglio tra quanto calcolato durante l’anno e quanto effettivamente spettante a fine anno; peraltro, talvolta anche la restituzione a favore dell’erario di importi goduti in misura superiore a quanto spettante. Si tratta tuttavia di casi limitati in quanto, se il lavoratore ha avuto nell’anno un solo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, è quest’ultimo che con la busta paga di dicembre o al massimo entro il mese di febbraio dell’anno successivo, deve procedere alle operazioni di conguaglio, così come previsto dalla legge (art.
23 del D.P.R. n. 600/1973). Si ribadisce quindi che, contrariamente a quanto affermato nell’informativa sindacale e poi ripreso da alcuni organi di stampa, non è previsto nessun accumulo nella busta paga di agosto in quanto si tratta di detrazioni fiscali già riconosciute dal datore di lavoro e godute precedentemente dal lavoratore", concludono i consulenti del lavoro.