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Un nuovo provvedimento del 26 luglio 2024 disciplina i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future, in conformità all’articolo 17 del Dlgs n.
1/2024. Ecco come funziona la novità su imposte e contributi tramite l’Agenzia delle Entrate.
Come funziona il servizio I24
I pagamenti di imposte e contributi, per rate o quote relative a scadenze future, possono essere pagate utilizzando il servizio dell’Agenzia delle Entrate I24. Tramite questa modalità i contribuenti e intermediari possono richiedere l’addebito su un apposito conto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Amministrazione finanziaria:
- banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
-
altri prestatori di servizi di pagamento non bancari.
Ad ogni scadenza, l’Agenzia delle Entrate inoltra le deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute.
La scadenza di pagamento con I24
A partire dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data di invio della delega stessa. Il termine è utile per gestire i versamenti relativi alle rateizzazioni di somme, che possono essere suddivise in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In caso di modifica o decadenza del piano di rateazione, l’annullamento delle deleghe di pagamento deve essere effettuato dal contribuente attraverso l’apposita procedura telematica, fino a 3 giorni lavorativi prima della data di versamento indicata nell’I24.
I criteri di compensazione dei crediti in I24
L’utilizzo in compensazione dei crediti è ammesso nelle deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti devono risultare disponibili:
- alla data di invio delle deleghe;
-
alla data di scadenza del pagamento indicato nelle deleghe.
Non è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione oltre l’eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento o in caso di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.
Il contribuente dovrà, inoltre. verificare:
- che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
- che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito;
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che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato.