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Anche i single in Italia potranno accedere alle adozioni dei bambini dall’estero. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 33 del 20 marzo, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, che escludeva i single dalle adozioni internazionali, segnando una svolta importante nella legislazione italiana.
L’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983
La Legge 184 del 1983, in generale, regola l’adozione in Italia e ha lo scopo di tutelare i diritti dei minori, promuovendo l’adozione come mezzo per dare a un bambino un ambiente familiare sicuro e amorevole. Tuttavia, l’articolo 29-bis, in particolare, prevedeva che l’adozione internazionale fosse riservata solo a coppie coniugate, lasciando fuori i single, indipendentemente dalle loro capacità genitoriali. Stabiliva, dunque, che solo le coppie sposate (eterosessuali) potessero accedere all’adozione internazionale.
Questo articolo poneva così una limitazione significativa alle persone non sposate che desideravano adottare un bambino proveniente da un altro Paese.
Con la sentenza della Corte Costituzionale del 20 marzo 2025 (sentenza n. 33), questo articolo è stato dichiarato incostituzionale, aprendo di fatto la possibilità di adozioni internazionali anche per i single, poiché la Corte ha stabilito che la legge discriminava ingiustamente queste persone, limitando i loro diritti. La sentenza ha quindi segnato un passo importante verso una legislazione più inclusiva e adatta alle realtà sociali e familiari contemporanee.
La storica sentenza nasce da una storia di una donna single
Raffaella Brogi, 54 anni, magistrato single, ha lottato per anni per adottare un bambino straniero, non arrendendosi nemmeno dopo il primo stop della Corte Costituzionale. Recentemente, il suo caso è tornato sotto la lente dei giudici, che le hanno dato ragione. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato nuovamente la questione delle adozioni internazionali per i single, e la Corte ha dichiarato illegittima la norma che escludeva queste persone dall’adozione di minori stranieri.
“Io sono contentissima. Ma il mio primo pensiero va a chi sta aspettando un genitore che gli voglia bene. La promessa che mi faccio ogni giorno è di essere la mamma di uno di quei bambini e non l’ho ancora potuta mantenere. La mia battaglia sarà davvero vinta quando riuscirò a portare mia figlio o mia figlia a casa“, ha dichiarato la donna.
Poi, ha aggiunto:
“L’adozione è la mia scelta. Ho preso in considerazione la fecondazione assistita, ma sento che c’è un bambino o una bambina che mi sta aspettando. E che se avessi scelto un altro percorso avrei abbandonato due volte mio figlio e mia figlia”.
Adozioni, storica sentenza della Corte Costituzionale per i single: tutte le novità
Con questa sentenza, le persone single avranno la possibilità di accedere alle stesse procedure adottive riservate alle coppie sposate, le uniche finora autorizzate a fare richiesta di adozione internazionale, a condizione di essere coniugate da almeno tre anni.
Dopo aver ottenuto l’idoneità all’adozione, sarà il Paese estero a stabilire se esista un bambino compatibile con il futuro genitore, come accade per le coppie sposate. Secondo l’ex presidente della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, questa decisione avrà implicazioni anche per i minori nati in Italia e in stato di abbandono. Sarà il giudice a valutare l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore, la sua capacità di educare, mantenere e prendersi cura del bambino, tenendo conto anche del suo contesto familiare.
Per la Consulta, il desiderio di diventare genitori non costituisce una pretesa di adozione, ma rientra nella libertà di autodeterminazione della persona. Questo diritto deve essere bilanciato con gli interessi superiori del minore, garantendo che le scelte del legislatore non siano irragionevoli o sproporzionate.
Inoltre, nel sottolineare l’importanza della rete di affetti che può derivare anche dalla famiglia di origine dell’adottante, la Corte ha fatto riferimento alle sentenze 183/2023 e 79/2022, che hanno rimosso l’obbligo di interrompere i legami con la famiglia biologica del minore e la limitazione nell’instaurare legami di parentela con quella adottante.
La Corte ha anche chiarito che non esiste un rischio di discriminazione tra adozione internazionale e adozione interna, respingendo i dubbi sollevati dalla presidenza del Consiglio dei ministri riguardo a possibili disparità di trattamento, confermando la legittimità della norma senza vizi di inammissibilità.