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Unioni civili, permessi e congedi come per i matrimoni

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Un permesso matrimoniale anche per le unioni civili. Questa la novità in materia. I 15 giorni di permesso che spettavano ai lavoratori statali che avevano contratto matrimonio, ora spettano anche a chi si è unito con rito civile. Una bozza importante il testo presentato stamattina dall'Aran (Agenz...

Un permesso matrimoniale anche per le unioni civili. Questa la novità in materia. I 15 giorni di permesso che spettavano ai lavoratori statali che avevano contratto matrimonio, ora spettano anche a chi si è unito con rito civile. Una bozza importante il testo presentato stamattina dall’Aran (Agenzia per la rappresentazione negoziale della pubblica amministrazione) ai sindacati. Il testo equipara i diritti delle coppie unite civilmente a quelli matrimoniali.

Unioni civili: i permessi

Il testo, al momento solo una bozza e quindi non definitivo, è volto ad “assicurare l’effettiva tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone delle stesso sesso“, come prevede la tanto travagliata legge Cirinnà del 2016. Le unioni civili contratte da dipendenti statali, saranno quindi soggette agli stessi diritti delle persone unite in matrimonio “classico”.

Il tema delle unioni civili, però non è al centro della discussione, ma è parte di un testo più ampio che tocca altri temi dei diritti del lavoratore. Per ora, il testo è strettamente legato ai lavoratori statali, ma si può ben sperare che dalla pubblica amministrazione questo cambiamento di visione possa interessare altri comparti lavorativi.

Gli altri punti discussi dall’Aran

Non solo unioni civili, quindi. Oltre all’equiparazione dei diritti matrimoniali, la bozza dell’Aran tocca altre norme da modificare, smussandone gli angoli e allargandone la visione. In primis, si guarda la materia dell’assistenza famigliare. I permessi per l’assistenza ad un famigliare con handicap, per la legge 104 del 1992, sono da inserire in un calendario di programmazione mensile. La modifica che si apporta riguarda dei permessi “in extremis”: è possibile richiedere un permesso con un anticipo di 24 ore, se in possesso di “documentata necessità”. Questi permessi, però, devono essere presentati entro e non oltre l’orario di inizio lavoro.

Altro punto sono le assenze per terapie salvavita. Le tutele in materia, ovvero una retribuzione piena ed esclusione dal periodo di tolleranza dopo il quale il rapporto lavorativo si conclude, vengono allargate. Il nuovo testo, infatti, prevede che queste tutele vengano estese ai “giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali” di questi trattamenti”. Vengono introdotte le “ferie solidali“, ovvero la possibilità di un lavoratore di cedere ad un collega che ha necessità famigliari o di salute, la parte che eccede le quattro settimane di ferie di cui ognuno ha diritto, volontariamente e senza richiesta di danaro.

In ultima, il testo contempla i permessi ad hoc, ovvero una base di 18 ore annue di cui può disporre il lavoratore. In questo monte ore, dice la bozza dell’Aran, sono inclusi “i tempi di percorrenza da e per la sede dell’ufficio”. In questo caso, il regime è quello delle ferie per malattia, anche dal punto di vista delle retribuzioni. Se la bozza non subirà modifiche, sarà un grande vantaggio nelle politiche del lavoro, e un enorme traguardo per le unioni civili.